La sanzione della nullità del lodo per violazione dell’art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., ovvero contraddittorietà delle disposizioni, deve intendersi come divergenza evidente nei componenti del dispositivo, o tra motivazione e dispositivo, e divergenze interne alla motivazione che rendano impossibile la ricostruzione dell’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di motivazione riconducibile alla decisione assunta.