La sospensione dell’efficacia del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 830 cod. proc. civ. è subordinata alla sussistenza di “gravi motivi”, presupposto che può essere valutato applicando in via analogica i parametri dell’art. 283 cod. proc. civ. relativi alla sospensione dell’esecutività delle sentenze. In particolare, il requisito della manifesta fondatezza dell’impugnazione, da intendersi come manifesta nullità del lodo, risulta integrato quando la decisione arbitrale sia affetta prima facie da vizi gravi e insanabili o contenga errori evidenti.
