È inammissibile l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale proposta nel subprocedimento ex art. 373 cod. proc. civ., il quale può avere ad oggetto unicamente la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata per cassazione e non anche quella del lodo oggetto del giudizio definito con tale sentenza.
Nella valutazione dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione resa sull’impugnazione del lodo non rileva la fondatezza del ricorso per cassazione, essendo il sindacato giudiziale limitato al riscontro del danno grave e irreparabile conseguente all’esecuzione.
