L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo ai sensi dell’art. 830, co. 4, cod. proc. civ. deve essere rigettata quando non emergano gravi motivi, difettando sia l’evidente fondatezza dell’impugnazione, all’esito dell’esame sommario riservato al giudice del gravame in sede di giudizio sulla sospensiva, sia il periculum in mora.
Nell’esame sommario della fondatezza dell’impugnazione del lodo assume rilievo il dato testuale della clausola arbitrale, ove esso consenta una lettura estensiva dell’ambito delle controversie devolute alla competenza dell’arbitro.
