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Corte di appello di Roma, ord. 17 dicembre 2025

Il riconoscimento dell’efficacia esecutiva in Italia di un lodo arbitrale straniero, ai sensi dell’art. 839 cod. proc. civ., presuppone la verifica della regolarità formale del lodo, della compromettibilità della controversia secondo la legge italiana, dello svolgimento del procedimento arbitrale nel contraddittorio delle parti e dell’assenza di disposizioni contrarie all’ordine pubblico.
L’intervenuta irrevocabilità del lodo arbitrale straniero, conseguente al rigetto dell’impugnazione proposta dinanzi all’autorità giudiziaria del luogo in cui il lodo è stato pronunciato, costituisce presupposto rilevante ai fini del riconoscimento della sua efficacia esecutiva nell’ordinamento italiano.
Il procedimento per il riconoscimento dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale straniero, ex art. 839 cod. proc. civ., ha natura di volontaria giurisdizione e si svolge senza contraddittorio nella sua fase iniziale, con conseguente esclusione di pronuncia sulle spese processuali.

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