La rogatoria proveniente da un tribunale arbitrale estero è suscettibile di esecutorietà nell’ordinamento interno ai sensi dell’art. 69 l. n. 218/1995, ove la sua esecuzione non risulti contraria a norme di ordine pubblico, con conseguente rimessione degli atti al presidente del tribunale territorialmente competente per la nomina del giudice istruttore deputato all’assunzione del mezzo istruttorio richiesto.
