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Corte di Appello di Roma, decr. 6 maggio 2026 (R.G. 00050715/2026)

Ai sensi dell’art. 839, co. 1, c.p.c., la competenza funzionale a provvedere sul ricorso per il riconoscimento dell’efficacia esecutiva in Italia di un lodo arbitrale straniero spetta al Presidente della Corte di Appello nel cui distretto la parte contro la quale il lodo è fatto valere ha il domicilio o la residenza, ovvero, in mancanza, al Presidente della Corte di Appello di Roma, con facoltà di delega a un consigliere della stessa Corte.
Il riconoscimento e la dichiarazione di immediata efficacia esecutiva in Italia di un lodo arbitrale straniero richiedono la sussistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la regolarità formale del lodo, accertata anche mediante esame della documentazione saliente prodotta in formato analogico; la compromettibilità della controversia secondo la legge italiana; l’assenza nel lodo di disposizioni contrarie all’ordine pubblico. Il procedimento, non essendo instaurato nel contraddittorio delle parti, rientra nella giurisdizione volontaria e non dà luogo a liquidazione di spese.

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