In materia di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, qualora la convenzione d’arbitrato sia stata stipulata anteriormente alla riforma del 2006, trova applicazione la disciplina previgente dell’art. 829 cod. proc. civ., che consente l’impugnazione del lodo anche per violazione di norme di diritto.
L’onere di iscrizione della riserva da parte dell’appaltatore sorge nel momento in cui il pregiudizio si rende concretamente percepibile e non necessariamente al primo manifestarsi del fatto dannoso, sicché l’iscrizione della riserva nel primo atto contabile utile successivo a tale momento deve ritenersi tempestiva.
