Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione del lodo, la notificazione della decisione arbitrale, prevista dall’art. 828 cod. proc. civ., può essere effettuata mediante consegna alla parte personalmente o, in alternativa, al difensore da quest’ultimo eventualmente nominato ex art. 816-bis, co. 1, ultima parte, cod. proc .civ., senza che assuma rilievo l’elezione o meno di domicilio presso tale professionista.