Gli arbitri sono chiamati senza formalità a regolare le scelte istruttorie (salvo espressa previsione nella convenzione di un vincolo formale all’osservanza delle norme del codice di rito) nel modo ritenuto più opportuno, con il solo obbligo di porre le parti non solo in condizione di conoscerle e di parteciparvi, nonché di contestarne l’esito e tali modalità appaiono rispettate nel caso in esame.