Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, l’accettazione da parte di un contraente della competenza del collegio arbitrale in composizione diversa da quella originariamente pattuita, manifestata attraverso il consenso alla nomina del presidente secondo la nuova disciplina normativa sopravvenuta, costituisce tacita modifica degli accordi contrattuali sulla composizione dell’organo giudicante e preclude alla medesima parte di dedurre successivamente, in sede di impugnazione, la nullità del lodo per irregolare composizione del collegio, trattandosi di invalidità sanabile per effetto del comportamento concludente tenuto nel corso del procedimento arbitrale.
L’impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 40/2006, per inosservanza delle regole di diritto da parte degli arbitri, postula l’allegazione esplicita dell’erroneità del canone giuridico applicato rispetto agli elementi di fatto sottoposti al collegio arbitrale.
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, co. 1, cod. proc. civ., sicché la riforma, anche parziale, della decisione arbitrale determina la caducazione del capo relativo alle spese di lite, con conseguente potere-dovere del giudice dell’impugnazione di provvedere a una nuova regolamentazione delle spese processuali, ivi comprese quelle di funzionamento del collegio arbitrale e gli onorari degli arbitri, alla stregua dell’esito finale della controversia.
