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Corte di Appello di Roma, 6 maggio 2026, n. 3761

L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale è a critica vincolata: non può essere contestata, mediante tale mezzo, la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. La Corte di Appello che, in sede di impugnazione per nullità, travalichi i limiti del sindacato consentito dall’art. 829 c.p.c. — esaminando il merito delle valutazioni compiute dagli arbitri anziché le specifiche causali di nullità dedotte — incorre in un errore di diritto censurabile in sede di legittimità.
In materia di impugnazione di lodo arbitrale, il procedimento arbitrale è ispirato al principio della libertà delle forme; ne consegue che le regole processuali applicabili al giudizio ordinario non sono senz’altro trasfuse nel procedimento arbitrale, e la loro inosservanza non determina automaticamente una causa di nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 c.p.c. (nella versione vigente anteriormente al D.Lgs. n. 40/2006).

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