La clausola di compromesso non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo, perché il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una controversia e, quindi, presuppone il contraddittorio, assente nel procedimento monitorio e perché l’eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d’ufficio. Pertanto, una volta che una parte abbia deciso di non ricorrere alla procedura arbitrale ed abbia deciso di attivare il procedimento sommario non può, una volta intervenuta l’opposizione all’ingiunzione, la medesima parte eccepire l’incompetenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria che lui stesso ha adito.