La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa, che devolva ad arbitri le controversie derivanti dallo statuto e “più in generale dal rapporto sociale”, deve essere interpretata restrittivamente, in quanto le previsioni che contemplano un arbitrato rituale comportano una deroga alla normale giurisdizione e le espressioni utilizzate vanno intese in modo rigoroso e in senso tecnico.
Gli arbitri investiti della cognizione delle controversie derivanti dal rapporto sociale tra cooperativa e socio non hanno competenza sulla materia dell’indennità di occupazione successiva alla perdita della qualità di socio, trattandosi di pretesa non più ancorata al rapporto sociale bensì al rapporto di scambio.
