Nell’interpretazione della clausola compromissoria diretta ad individuare se l’arbitrato sia rituale o libero, non è elemento decisivo il conferimento agli arbitri del potere di decidere come amichevoli compositori, potendo le parti autorizzare anche gli arbitri rituali a decidere secondo equità; rileva invece, nel senso della natura rituale dell’arbitrato, l’uso di espressioni proprie del procedimento giurisdizionale, quali il deferimento agli arbitri della definizione di tutte le controversie che possono sorgere da un determinato contratto.
La previsione nella clausola compromissoria della figura dell’arbitro amichevole compositore non implica automaticamente che, fallito il tentativo di conciliazione, la decisione debba essere resa secondo equità anziché secondo diritto, costituendo tale interpretazione una forzatura non supportata da ulteriori elementi testuali o comportamentali delle parti.
La denuncia di nullità del lodo arbitrale per difetto di motivazione è infondata quando l’iter logico-giuridico della decisione risulta chiaramente ricostruibile, risolvendosi la censura in una contestazione del merito della valutazione dei fatti e delle prove compiuta dall’arbitro, che è incensurabile nell’impugnazione per nullità.
