Le controversie associative possono formare oggetto di compromesso arbitrale, con esclusione di quelle che coinvolgono interessi protetti da norme inderogabili.
La decisione con cui il giudice, in presenza di eccezione di compromesso, risolve la questione sulla validità della clausola compromissoria chiudendo o non chiudendo il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito e non di rito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.
