Ai sensi della disciplina precedente la riforma del 1994, applicabile a clausola compromissorie concluse prima della sua entrata in vigore, è nulla ex art. 809 cod. proc. civ. e, come tale, non è idonea a sottrarre la controversia alla cognizione del giudice statuale, la clausola compromissoria che non contenga la nomina degli arbitri, ovvero l’indicazione del numero di essi e del modo di nominarli.