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Corte di appello di Roma, 3 ottobre 2025, n. 5604

L’impugnazione di lodo arbitrale è dichiarata improcedibile ex art. 348 cod. proc. civ. quando nessuna delle parti compaia alle udienze fissate dal giudice dell’impugnazione, trattandosi di procedimento soggetto alla disciplina della rimessione in termini introdotta dalla l. 353/1990.

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