In tema di opposizione di terzo revocatoria avverso lodo arbitrale, il socio di società di capitali è legittimato a proporre l’impugnazione non nella qualità di socio, per far valere il pregiudizio patrimoniale che il danno al patrimonio sociale abbia prodotto sul valore della sua quota di partecipazione, attesa la natura meramente riflessa e non autonomamente risarcibile di tale pregiudizio, bensì quale creditore della società, qualora abbia effettuato dazioni di denaro in favore dell’ente aventi natura di vero e proprio finanziamento, riconducibile allo schema del mutuo, idoneo a far sorgere un credito restitutorio certo e non meramente eventuale. La qualificazione della dazione come finanziamento, e non come conferimento imputabile a capitale di rischio, deve essere accertata in concreto avuto riguardo alla causale indicata, all’iscrizione in bilancio come debito verso soci e all’eventuale esclusione dalla postergazione di cui all’art. 2467 cod. civ.
Ai fini del computo del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione di terzo revocatoria avverso lodo arbitrale, la scoperta del dolo o della collusione deve ritenersi avvenuta nel momento in cui la parte dispone degli elementi sufficienti per valutare l’esistenza della condotta fraudolenta, anche se non è ancora in possesso di tutti i documenti processuali. La conoscenza del contenuto del lodo, ove questo riporti analiticamente l’andamento del procedimento arbitrale, le domande delle parti e le argomentazioni difensive, è idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 404 co. 2 cod. proc. civ., non rilevando l’eventuale successivo reperimento di atti processuali già compiutamente descritti nel lodo stesso.
