Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si applicano le norme sull’estinzione del processo dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, sicché il processo si estingue quando nessuna delle parti compare né alla prima udienza né alla nuova udienza fissata dal giudice di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Nel giudizio di appello avente ad oggetto l’impugnazione del lodo arbitrale, la dichiarazione di estinzione del processo deve essere pronunciata con sentenza e non con ordinanza, in osservanza del principio della necessaria collegialità vigente davanti alla Corte d’Appello, trattandosi di provvedimento che definisce il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo.
