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Corte di appello di Roma, 27 novembre 2025, n. 7122

La clausola compromissoria contenuta in una convenzione originaria si estende automaticamente agli atti integrativi o modificativi successivi qualora questi ultimi, pur non riproducendo espressamente la clausola arbitrale, contengano un richiamo generalizzato alle pattuizioni del contratto principale e configurino, sul piano sostanziale, una prosecuzione del medesimo rapporto negoziale anziché un contratto autonomo e novativo.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la questione relativa all’erronea valutazione delle prove in ordine al verificarsi di una condizione contrattuale è inammissibile ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. qualora non sia stata oggetto di specifica deduzione nel giudizio arbitrale, configurandosi come questione nuova sottratta al sindacato della corte d’appello in sede di impugnazione.
La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. per gli interessi non è applicabile agli interessi moratori derivanti dal ritardo nel pagamento del corrispettivo contrattuale quando l’obbligazione non rivesta il carattere della periodicità, dovendosi in tal caso applicare l’ordinario termine di prescrizione decennale.

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