Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione del lodo non rileva l’inesatto richiamo alle diverse ipotesi di nullità previste dall’art. 829 cod. proc. civ., purché siano esplicitate le violazioni di diritto asseritamente commesse dagli arbitri, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma nella versione applicabile all’epoca della stipulazione della convenzione arbitrale. Il fondamento di qualsiasi arbitrato risiede nella libera scelta delle parti, unica idonea a derogare al precetto costituzionale sull’esercizio della funzione giurisdizionale, sicché la fonte dell’arbitrato non può ricercarsi in una legge ordinaria o, più in generale, in una volontà autoritativa. Non integra arbitrato obbligatorio la clausola compromissoria contenuta in una convenzione accessiva a concessione predisposta e imposta dalla parte pubblica, la quale ha così manifestato preventivamente e liberamente la volontà di assoggettarsi al giudizio arbitrale, restando razionale e giustificata l’asimmetria della facoltà declinatoria. In assenza di appiglio nel dato testuale della clausola compromissoria, la facoltà di declinare l’arbitrato prevista in favore del concessionario non può ritenersi attribuita anche alla pubblica amministrazione.
