Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale è un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti indicati dall’art. 829, co. 3, cod. proc. civ.; ad esso trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, la cui inosservanza non consente di verificare la corrispondenza delle censure ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dalla norma.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si articola in una fase rescindente, nella quale il giudice accerta i vizi di nullità senza procedere ad accertamenti di fatto, e in una fase rescissoria, nella quale, all’esito dell’annullamento, il giudice esamina il merito nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri; nella prima fase non sono consentite domande nuove né censure diverse da quelle tipiche di cui all’art. 829 cod. proc. civ.
Ai fini della determinazione dell’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, la legge alla quale rinvia l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. si identifica in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato; in caso di convenzione stipulata anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, si applica la disciplina previgente che ammette tale impugnazione salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile.
La clausola della convenzione d’arbitrato che attribuisce alla pronuncia arbitrale «carattere di definitività» deve essere intesa come preventiva rinuncia delle parti all’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, in quanto l’espressione allude all’immodificabilità e alla non impugnabilità della decisione; la rinuncia all’impugnazione non richiede l’adozione di formule sacramentali e può essere espressa da una locuzione che attribuisce alla decisione carattere definitivo.
Il vizio di difetto di motivazione del lodo, riconducibile all’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 823, n. 3, cod. proc. civ., è ravvisabile soltanto se la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o da denotare un iter logico-argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, così da risolversi sostanzialmente in una non-motivazione.
La nullità del lodo per pronuncia fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. non è configurabile quando il preteso sconfinamento dalla competenza arbitrale costituisca mera conseguenza di una diversa prospettazione dei fatti rispetto a quella accolta dal lodo, inidonea di per sé a configurare il vizio denunciato.
