In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la disciplina applicabile ratione temporis è quella vigente al momento della stipulazione della clausola compromissoria: le convenzioni arbitrali concluse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 continuano ad essere regolate dalla legge previgente, che disponeva l’impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale, a meno che le parti non abbiano diversamente stabilito, e la salvezza di tali convenzioni deve ritenersi insita nel sistema in difetto di un’esplicita previsione della norma transitoria.
L’impugnazione del lodo ai sensi dell’art. 829, co. 2, c.p.c. nel testo previgente alla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, per inosservanza di regole di diritto, è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; essa postula l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri e non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune di indagine e di motivazione.
I motivi di impugnazione del lodo arbitrale che si risolvono in censure relative alla valutazione in fatto compiuta dagli arbitri, senza identificare la specifica norma di diritto sostanziale violata o falsamente applicata, sono inammissibili, non integrando errores in iudicando sindacabili in sede di impugnazione ex art. 829 c.p.c.
La condanna alle spese del giudizio arbitrale, disposta dagli arbitri secondo il principio di soccombenza con statuizione espressa, implica quale effetto naturale il rimborso di tutte le spese di arbitrato, ivi comprese quelle di costituzione e funzionamento del collegio arbitrale, senza che occorra una pronuncia separata ed esplicita su ciascuna voce di costo; non è pertanto ravvisabile un’omessa pronuncia agli effetti dell’art. 829, co. 1, n. 12, c.p.c. La notifica della domanda di arbitrato effettuata nei confronti di un soggetto convenuto presso la sede dell’ente di cui è funzionario, nel corso del giudizio arbitrale, è valida e non determina la nullità del lodo per difetto di contraddittorio; la circostanza che l’atto di impugnazione del lodo sia stato successivamente notificato ad altro soggetto per ordine della corte d’appello non muta la posizione processuale del convenuto originario né determina l’insorgenza di un litisconsorzio necessario in capo al nuovo destinatario della notifica.
