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Corte di Appello di Roma, 24 aprile 2025, n. 2545

La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.; ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.

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