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Corte di Appello di Roma, 22 giugno 2026, n. 5272

In materia di impugnazione del lodo arbitrale, la normativa applicabile è quella vigente all’epoca della stipula della convenzione d’arbitrato, indipendentemente dalla data in cui il procedimento arbitrale è stato instaurato o concluso.
La clausola compromissoria che attribuisca soltanto ad una delle parti la facoltà di declinare la competenza arbitrale e di adire il giudice ordinario non è invalida, non ponendosi in contrasto con i limiti dell’autonomia privata né con alcuna norma vigente; la derogabilità unilaterale costituisce espressione di una tendenza coerente con il sistema, favorevole al riconoscimento della giustizia pubblica quale forma primaria di risoluzione dei conflitti, e si configura come patto di opzione ai sensi dell’art. 1331 cod. civ.
La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, comporta il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria, con la conseguenza che il cessionario subentra nella posizione del cedente anche rispetto all’obbligo di deferire le controversie ad arbitri rituali; tale principio si distingue dalla diversa fattispecie della cessione del credito, in cui il cessionario non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio.
Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all’osservanza delle norme del cod. proc. civ. relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell’incarico arbitrale; esso deve comunque essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico di rango costituzionale, e in particolare del principio del contraddittorio.
Nell’impugnazione del lodo per violazione di norme processuali, non è sufficiente la mera violazione della norma; deve essere allegato e dimostrato un concreto pregiudizio al contraddittorio, che non può ritenersi sussistente qualora la parte contro cui è diretta la doglianza abbia avuto la concreta possibilità di esercitare le proprie difese nel corso del procedimento arbitrale.
La controversia avente ad oggetto la fase attuativa del rapporto concessorio, e vertente sull’inadempimento da parte della pubblica amministrazione concedente alle obbligazioni sostanzianti il rapporto convenzionale a carattere paritetico, può essere compromessa in arbitrato rituale, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario e non implicando la risoluzione di questioni attinenti all’esercizio di poteri autoritativi.

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