In tema di nullità del lodo arbitrale per violazione delle norme sulla nomina degli arbitri, l’eccezione può essere fatta valere ai sensi dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. solo se è stata dedotta nel giudizio arbitrale.
In tema di appalto pubblico e arbitrato, l’eccezione di decadenza per mancata tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, sollevata dall’amministrazione appaltante, comporta per l’appaltatore l’onere di provare di aver adempiuto alle formalità prescritte dall’art. 31 d.m. n. 145/2000 secondo le modalità e nei termini di legge.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per violazione di legge, l’amministrazione appaltante assolve l’onere di specificità del motivo mediante l’indicazione della norma pretesamente violata e la descrizione dell’inadempimento formale contestato, senza dover dettagliare gli specifici elementi probatori che dovrebbero essere esaminati dal giudice.
Il giudice di rinvio in sede di impugnazione del lodo arbitrale è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione sui punti decisivi della controversia e non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conservando il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti secondo le direttive della sentenza di annullamento.
