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Corte di Appello di Roma, 21 gennaio 2021, n. 450

L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. consente di denunciare il merito della decisione degli arbitri solo laddove ciò sia stato espressamente previsto dalle parti; l’impugnazione che, in mancanza di tale disposizione nella clausola compromissoria, nondimeno riguardi il suddetto merito, va dichiarata inammissibile.

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