In caso di pronuncia di lodo che accerti o escluda l’esistenza di un credito nei confronti di un imprenditore insolvente poi sottoposto, successivamente alla pubblicazione del lodo, a una procedura concorsuale, detta decisione è opponibile alla menzionata procedura concorsuale e le parti del giudizio che chiedano la riforma del lodo debbono impugnarlo nelle forme ordinarie.