La clausola compromissoria contenuta in un contratto deve essere interpretata nel senso di attribuire alla competenza arbitrale le sole controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui essa è annessa. Ne consegue che esulano dalla competenza arbitrale le controversie relative all’accertamento dei presupposti per il legittimo esercizio del diritto di provocare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 159/2011, nonché quelle concernenti gli effetti derivanti da tale risoluzione, atteso che in tali ipotesi il contratto costituisce unicamente un presupposto di fatto, mentre il titolo della pretesa risiede in un potere potestativo attribuito all’amministratore giudiziario dalla normativa speciale in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
