Il lodo arbitrale rituale, che dichiara esistente o inesistente il diritto fatto valere in giudizio con la domanda, è idoneo ad assumere l’autorità di cosa giudicata, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., che rende incontrovertibile il contenuto della statuizione e, pertanto, in successivi processi non può essere posto in discussione l’accertamento compiuto in ordine all’esistenza o all’inesistenza del diritto dichiarato, sulla base di fatti dedotti o deducibili all’interno del primo giudizio.