Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare l’esecuzione forzata sui beni conferiti in fondo patrimoniale, senza che la natura arbitrale del titolo incida sulla disciplina dell’espropriabilità di tali beni, la quale resta regolata dall’art. 170 cod. civ. e dai relativi criteri di collegamento tra il debito accertato e i bisogni della famiglia.
