In caso di rinuncia all’impugnazione del lodo arbitrale da parte del ricorrente e di accettazione della rinuncia da parte del convenuto, ricorrono le condizioni per pronunciare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 306, co. 3, cod. proc. civ.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d’Appello vige il principio della necessaria collegialità, per cui l’estinzione del processo deve essere pronunciata con sentenza.
