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Corte di appello di Roma, 17 novembre 2025, n. 6773

Nel giudizio di opposizione al riconoscimento del lodo arbitrale straniero ai sensi dell’art. 840 cod. proc. civ., i vizi relativi alla costituzione del collegio arbitrale o al procedimento arbitrale, pur costituendo motivi ostativi al riconoscimento ai sensi dell’art. 840, co. 3, n. 4, cod. proc. civ., rilevano non per la mera violazione di una disposizione procedurale straniera, ma solo quando si sia verificata una concreta impossibilità per la parte di far valere le proprie difese nel procedimento.
La parte che, nel corso del procedimento arbitrale estero, abbia partecipato attivamente al contraddittorio senza mai denunciare specifici vizi procedurali quali la mancanza di terzietà degli arbitri o l’impiego di una lingua diversa da quella convenzionalmente pattuita, non può successivamente far valere tali censure in sede di opposizione al riconoscimento del lodo straniero.
Nel giudizio di opposizione al riconoscimento del lodo arbitrale straniero, il giudice italiano non può sindacare errores in iudicando commessi dagli arbitri né riesaminare il merito della decisione, poiché tale sindacato è categoricamente escluso dalla Convenzione di New York del 1958, recepita dagli artt. 839 e 840 cod. proc. civ. La doglianza relativa alla pronuncia del lodo non secondo diritto, sebbene le parti avessero previsto tale criterio decisorio, non rientra tra i motivi tassativi di rifiuto del riconoscimento.
L’omessa contestazione della clausola compromissoria nel corso del procedimento arbitrale estero, unitamente alla partecipazione attiva della parte al giudizio in entrambi i gradi, preclude la successiva deduzione dell’invalidità o inefficacia della clausola medesima in sede di opposizione al riconoscimento del lodo straniero.

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