L’efficacia del giudicato esterno derivante da un lodo arbitrale presuppone l’identità degli elementi costitutivi dell’azione tra il procedimento arbitrale e quello successivamente instaurato, con particolare riferimento ai soggetti, al petitum e alla causa petendi. Ne consegue che l’accertamento contenuto nel lodo su una questione giuridica non vincola il giudice della causa successiva avente diverso oggetto, potendo tale accertamento venire in considerazione unicamente ai fini della eventuale condivisione delle argomentazioni ivi svolte, ove queste risultino pertinenti alla nuova fattispecie e dotate di sufficiente efficacia persuasiva.
