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Corte di Appello di Roma, 16 maggio 2023, n. 3473

L’impugnazione per nullità del lodo per l’ipotesi in cui la convenzione d’arbitrato è invalida è ammessa a condizione che la parte abbia eccepito nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi ultimi per invalidità del compromesso o della clausola compromissoria (salvo il caso di controversia non arbitrabile).
La materia degli usi civici non rientra nei diritti indisponibili, e dunque insuscettibili di essere conosciuti dagli arbitri ex art. 806 cod. proc. civ.

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