Il mezzo di impugnazione del lodo arbitrale deve essere individuato in base alla natura dell’atto concretamente posto in essere dagli arbitri e non dell’arbitrato come previsto dalle parti, sicché il provvedimento emesso in un arbitrato irrituale, che risolve la controversia in via negoziale e non in funzione sostitutiva di quella del giudice, non può essere impugnato innanzi alla corte di appello a norma dell’art. 828 cod. proc. civ., ma deve essere impugnato in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l’osservanza del doppio grado di giurisdizione.