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Corte di Appello di Roma, 15 maggio 2025, n. 3035

Il mezzo di impugnazione del lodo arbitrale deve essere individuato in base alla natura dell’atto concretamente posto in essere dagli arbitri e non dell’arbitrato come previsto dalle parti, sicché il provvedimento emesso in un arbitrato irrituale, che risolve la controversia in via negoziale e non in funzione sostitutiva di quella del giudice, non può essere impugnato innanzi alla corte di appello a norma dell’art. 828 cod. proc. civ., ma deve essere impugnato in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l’osservanza del doppio grado di giurisdizione.

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