L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica vincolata, proponibile esclusivamente entro i limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., nel quale vige la regola della specificità nella formulazione dei motivi, attesa la natura rescindente del rimedio e la necessità di consentire al giudice e alla controparte di verificare la corrispondenza delle contestazioni proposte con le ipotesi tassativamente previste dalla norma.
Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 829, co. 1, n. 12 cod. proc. civ. qualora il collegio arbitrale si sia espressamente pronunciato sulle eccezioni formulate dalla parte, ancorché dichiarandole inammissibili per tardività o per estraneità al thema decidendum come delimitato dall’atto introduttivo del giudizio arbitrale.
La contraddittorietà del lodo rilevante ai fini della nullità ex art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio autonomo, salvo che impedisca in modo assoluto la ricostruzione dell’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri e non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri e la valutazione delle prove acquisite nel corso del procedimento non sono censurabili, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancante o assolutamente carente.
In tema di giudizio arbitrale, la violazione del principio del contraddittorio deve essere valutata in un’ottica dinamico-funzionale, volta esclusivamente ad accertare se sia stata arrecata un’effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire; la nullità del lodo può essere dichiarata solo ove, alla denuncia del vizio idoneo a determinarla, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa della parte.
Il principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale, pur inderogabile ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., deve essere opportunamente adattato alla natura del giudizio, nel senso che deve essere offerta alle parti la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e di conoscere in tempo utile le istanze avverse, senza che eventuali vizi formali o procedimentali possano invalidare il lodo qualora non abbiano concretamente frustrato le legittime pretese difensive delle parti.
