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Corte di Appello di Roma, 14 giugno 2019, n. 3995

Nell’arbitrato rituale la pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e, correlativamente, il compromesso si configura quale rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, sicché il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una controversia, per essere questa devoluta per legge alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, costituisce questione non già di giurisdizione in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria [per incuriam].

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