Nell’arbitrato rituale la pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e, correlativamente, il compromesso si configura quale rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, sicché il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una controversia, per essere questa devoluta per legge alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, costituisce questione non già di giurisdizione in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria [per incuriam].