Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione del lodo che sia volta non già a denunziare specifiche cause di nullità previste dai nn. da 1 a 12 dell’art. 829 cod. proc. civ. o la violazione, da parte del Tribunale arbitrale, di una regola di diritto, quanto, piuttosto, a sollecitare una diversa valutazione degli elementi di giudizio acquisiti in atti, attinenti a circostanze di fatto.