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Corte di Appello di Roma, 14 giugno 2016, n. 3790

Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione del lodo che sia volta non già a denunziare specifiche cause di nullità previste dai nn. da 1 a 12 dell’art. 829 cod. proc. civ. o la violazione, da parte del Tribunale arbitrale, di una regola di diritto, quanto, piuttosto, a sollecitare una diversa valutazione degli elementi di giudizio acquisiti in atti, attinenti a circostanze di fatto.

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