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Corte di Appello di Roma, 1 luglio 2025, n. 4168

Il lodo arbitrale è nullo per contraddittorietà ex art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. quando contiene disposizioni palesemente e gravemente contraddittorie, tali da inficiare l’intera decisione e da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal Collegio arbitrale.

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