Il lodo arbitrale che accerti l’acquisto della proprietà per usucapione, pronunciato senza che siano stati convenuti nel procedimento arbitrale i titolari del diritto reale sull’immobile e i creditori iscritti risultanti dai registri immobiliari, è nullo per violazione del principio del contraddittorio, attesa la pretermissione dei soggetti legittimati a contraddire sulla domanda.
