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Corte di appello di Roma, 1 gennaio 2026, n. 1

L’eccezione di carenza di potestas iudicandi degli arbitri, fondata sulla nullità della clausola compromissoria per difetto di specifica sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ., non può essere sollevata per la prima volta in sede di impugnazione del lodo dalla parte che abbia essa stessa promosso il procedimento arbitrale e contestato l’eccezione di nullità della clausola avanzata dalla controparte, atteso che le aperture giurisprudenziali al superamento delle preclusioni processuali a tutela del contraente debole non legittimano la volontaria sperimentazione della doppia tutela, consentendo di attivare l’arbitrato per poi lamentarne la nullità in caso di esito sfavorevole.
La qualificazione di contraente debole, ai fini del superamento delle preclusioni ex artt. 817, co. 3, e 829, co. 1, n. 1, cod. proc. civ. in materia di nullità della clausola compromissoria, non può essere argomentata esclusivamente sulla base del contenuto del contratto sottoscritto, ma richiede specifiche allegazioni circa la condizione deteriore preesistente alla negoziazione e l’impossibilità di orientarsi diversamente nella scelta di stipulare il contratto contenente la clausola arbitrale.
La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata mediante l’impugnazione per nullità del lodo, poiché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri; il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter del ragionamento eseguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata.
La liquidazione equitativa del danno operata dagli arbitri ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. costituisce decisione secondo diritto e non giudizio secondo equità, sicché la censura che si risolva nella mera asserzione che una consulenza tecnica d’ufficio avrebbe condotto a un maggior ristoro, senza dedurre la violazione di regole di diritto, risulta inammissibile in sede di impugnazione del lodo.

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