La clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato tra imprenditori non è soggetta al requisito della specifica approvazione per iscritto previsto dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ., qualora il contratto non sia qualificabile come contratto per adesione, ossia non sia predisposto per regolare una serie indefinita di rapporti mediante moduli o formulari utilizzabili in serie, ma sia stato redatto in previsione di una singola e specifica vicenda negoziale, rispetto alla quale il contraente abbia potuto liberamente apprezzare il contenuto e richiedere modifiche.
Il vizio di motivazione del lodo arbitrale, denunciabile ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 cod. proc. civ., non ha lo stesso contenuto dell’analogo vizio della sentenza del giudice ordinario, ma è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente, sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, ovvero si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risolversi in una non-motivazione.
La valutazione dei fatti dedotti dalle parti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata mediante l’impugnazione per nullità del lodo, poiché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri; ne consegue l’inammissibilità del motivo di impugnazione con cui si contesti, sotto le spoglie della violazione di legge o del difetto di motivazione, il merito dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal collegio arbitrale.
L’inosservanza delle regole di diritto quale motivo di nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., con esclusione di ogni sindacato sulla valutazione dei fatti e delle prove, che resta riservata agli arbitri.
La nullità del lodo arbitrale per violazione del principio del contraddittorio deve essere valutata non sotto il profilo formale, ma verificando se vi sia stata un’effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire; pertanto, la nullità deve essere dichiarata solo ove, alla denuncia del vizio, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa della parte.
