In caso di riduzione della prestazione contrattuale del prestatore di servizi in favore della P.A., disposta dalla stessa P.A. per ragioni di finanza pubblica, l’Amministrazione esercita un potere-dovere connotato da discrezionalità amministrativa, sì che la controversia che dovesse insorgere non può essere devoluta ad arbitri, essendo la competenza arbitrale limitata alle questioni coinvolgenti esclusivamente diritti soggettivi.