La disposizione che, in mancanza di determinazione convenzionale, ancora il saggio degli interessi legali dovuti dal momento della proposizione della domanda a quello previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale, limitatamente ai procedimenti, giudiziali e arbitrali, avviati successivamente alla sua entrata in vigore.
