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Corte di Appello di Reggio Calabria, 27 maggio 2026, n. 472

La disposizione che, in mancanza di determinazione convenzionale, ancora il saggio degli interessi legali dovuti dal momento della proposizione della domanda a quello previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale, limitatamente ai procedimenti, giudiziali e arbitrali, avviati successivamente alla sua entrata in vigore.

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