L’impugnazione incidentale nel giudizio di nullità del lodo arbitrale è soggetta alle stesse regole dell’impugnazione incidentale nelle sentenze civili, con la conseguenza che deve essere proposta nei modi e nei termini previsti per l’impugnazione incidentale, a pena di decadenza.
La contraddittorietà del lodo che comporta nullità ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto quando determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico-giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
L’impugnazione del lodo per inosservanza delle regole di diritto è ammissibile esclusivamente nei limiti indicati dall’art. 829, comma 3, cod. proc. civ., ossia solo quando espressamente prevista dalle parti nella clausola compromissoria o dalla legge.