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Corte di appello di Potenza, 20 novembre 2025, n. 432

In tema di procedimento arbitrale, l’atto con cui la parte intenda far valere, ai sensi dell’art. 821 cod. proc. civ., il decorso del termine per la pronuncia del lodo quale causa di nullità, deve essere notificato alle controparti e agli arbitri con le forme della notificazione degli atti processuali civili, a pena di inefficacia. La comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata non costituisce modalità equipollente alla notifica tramite ufficiale giudiziario, atteso che il termine “notifica” impiegato dal legislatore evoca il concetto di notifica giusprocessualistica e la previsione della notificazione garantisce la certezza della conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati dell’intenzione di far valere la decadenza.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la violazione del principio del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, bensì nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di un’effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio. Ne consegue che la nullità del lodo deve essere dichiarata solo ove, alla denuncia del vizio idoneo a determinarla, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa della parte.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, ovvero nei casi tassativamente previsti dall’art. 829 cod. proc. civ. In difetto di tali presupposti, le censure attinenti al merito della pronuncia arbitrale sono inammissibili.

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