In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l’art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. non corrisponde a quella di cui all’art. 360, co 1, n. 5 cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.