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Corte di Appello di Perugia, 25 giugno 2021, n. 345

L’eccezione di arbitrato, a seguito della riforma del 2006, è assimilata a quella di incompetenza per territorio derogabile, anche sotto il profilo della proponibilità del regolamento di competenza, per cui essa non può essere sollevata d’ufficio ai sensi dell’art. 28 cod. proc. civ., ma soltanto dal convenuto nella comparsa di risposta.

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